REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICAZIONE PERIODICA
RG-01 Rev. 03 del 28/01/2019
Indice
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 3
3. TERMINI E DEFINIZIONI 4
4. MODALITÀ DI RICHIESTA DI VERIFICAZIONE 5
5. ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA 5
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO 6
7. SVOLGIMENTO PROVE E RISULTATI 6
8. USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO – LOGO ACCREDIA – 7
9. PARTECIPAZIONE ISPETTORI ACCREDIA 7
10. ATTIVITÀ IN SUBAPPALTO 7
11. CONSEGNA RAPPORTI DI PROVA 8
12. RECLAMI E RICORSI 8
13. RICHIESTA SOSTITUZIONE ISPETTORE 9
14. RISERVATEZZA 9
15. MOG 231 10
16. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO 10
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina le condizioni con le quali GE.DI. S.r.l. Organismo di Ispezione di seguito Organismo, avvia e svolge prove sui sistemi di misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua, nello specifico benzina, gasolio, adblue e prodotti da questi derivati, con l’esclusione dei gas di petrolio liquefatti.
L’Organismo si impegna a svolgere la verifica e la sorveglianza sugli strumenti di misura secondo quanto disciplinato dal DECRETO 21 aprile 2017, n. 93” Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” e s.m.i. Il presente Regolamento si applica ai sistemi di misura di liquidi diversi dall’acqua, installati su autobotte, con portata massima fino a 2000 litri al minuto e non provvisti di “dispositivo di conversione” della temperatura, al fine di accertare il mantenimento della loro affidabilità metrologica.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R 12 agosto 1982 n. 802 e s.m.i.– attuazione della direttiva 80/181/CEE relative alle unità di misura.
International Recommendation OIML R 120 (ed.2010) – Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids other than water.
UNI EN ISO 9001:2015Quality Management Systems.
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.
D.Lgs. 19 maggio 2016 n.84 - Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13
Decreto 21 aprile 2017 n.93 – Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea.
3. TERMINI E DEFINIZIONI
Misuratore: strumento inteso a misurare in modo continuato, memorizzare e visualizzare, in condizioni di misura, la quantità del liquido che passa attraverso il
trasduttore di misurazione in un condotto chiuso e a pieno carico.
Calcolatore: la parte del misuratore che riceve i segnali di output dal/dai
trasduttore/i di misurazione e eventualmente di strumenti da misura associati e
indica i risultati della misurazione.
Strumento di misura associato: uno strumento collegato al calcolatore per misurare le quantità caratteristiche del liquido, allo scopo di fare una correzione e/o una conversione.
Dispositivo di conversione: la parte del calcolatore che, tenendo conto delle caratteristiche del liquido (temperatura, densità, ecc.) misurate mediante strumenti di misura associati, ovvero immagazzinate in una memoria, converte automaticamente in:
• in un volume in condizioni di base e/o in una massa la quantità del liquido
misurato alle condizioni di misura, oppure
• in un volume alle condizioni di misura e/o in un volume e alle condizioni di
base la massa del liquido misurato alle condizioni di misura.
Sistema di misurazione: sistema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi
necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni
di misurazione.
Quantità minima misurabile (QMM): la quantità minima misurabile e la più piccola
quantità di liquido per la quale la misurazione è accettabile dal punto di vista
metrologico per il sistema di misurazione.
Indicazione diretta: l'indicazione, volume o massa, corrispondente alla misura e,
che il misuratore è fisicamente in grado di misurare.
Interrompibile/non interrompibile: un sistema di misura è considerato interrompibile/non interrompibile quando il flusso di liquido può/non può essere
arrestato facilmente e con rapidità.
Campo di applicazione:
il campo tra la portata minima (Qmin) e la portata massima (Qmax).
4. MODALITÀ DI RICHIESTA DI VERIFICAZIONE
Il cliente chiede all'Organismo un’offerta per una verificazione periodica. L’Organismo, tramite e-mail, fax ed ogni altro mezzo di comunicazione, utilizzando il listino prezzi interno, invia al cliente l’offerta.
La richiesta di verificazione da parte del cliente avviene nei casi previsti dall’art 4 del Decreto 21 aprile 2017 n.93:
• Scadenza di validità della verificazione periodica (la scadenza è indicata sul contrassegno verde apposto sullo strumento)
• Rimozione di uno o più sigilli anche di tipo elettronico avvenuta a seguito di un intervento di riparazione o di manutenzione (la richiesta di verifica da parte del cliente deve essere perfezionata entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuto intervento con rimozione di sigilli cosi come previsto dall’art.4 c.8 Decreto 93/2017)
A seguito dell’accettazione dell’offerta da parte del cliente, l’Organismo provvede ad inviargli il modulo interno di “Richiesta di verifica periodica”.
Il modulo di richiesta dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed inviato all’Organismo a mezzo posta elettronica, fax o consegnata direttamente presso la sede dell’Organismo. L’Organismo si riserva l’opportunità di accettare ogni altro mezzo per la ricezione della richiesta, previo accordo tra le parti, se lo riterrà opportuno. In caso di errata compilazione del modulo, l’Organismo contatta il cliente dandogli indicazioni sulla corretta compilazione fino ad ottenere il modulo perfettamente compilato.
5. ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA
L’accettazione della “Richiesta di verifica periodica” costituisce l’atto finale della trattativa di negoziazione dell’offerta commerciale e, la data, convalidata dal Responsabile dell’Organismo, dà il via ai 45 giorni che l’Organismo ha a disposizione per l’esecuzione della verifica (art.4 comma 16 del Decreto 21 aprile 2017 n.93).
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO
A seguito dell’offerta commerciale accettata, GE. DI invia al cliente la fattura relativa alla prestazione e comunica le modalità di pagamento e le coordinate bancarie. L’Organismo, pur incentivando il pagamento anticipato della prestazione per la fornitura del servizio di verificazione, si riserva, a giudizio del Responsabile dell’Organismo, di accettare e dare seguito a richieste di verifica periodica prive del pagamento anticipato quando queste provengano da clienti abituali o di indubbia affidabilità. L’Organismo si adopera affinché la trattativa si concluda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 15 giorni, al fine di non generare un disservizio al cliente ad eccezione di situazioni non prevedibili che possono comportare un ritardo sella prestazione.
7. SVOLGIMENTO PROVE E RISULTATI
L’Organismo svolge le verifiche in conformità alla normativa richiamata nel presente Regolamento ed in conformità alle procedure interne.
L’ Organismo garantisce la taratura dei campioni primari e secondari utilizzati per lo svolgimento delle prove in conformità a quanto indicato nell’ Allegato 2 del Decreto 93/2017.
Nel caso di verifiche con esito positivo l’operatore provvede alla compilazione del libretto metrologico fornendone uno nuovo senza onere per il cliente nel caso in cui le pagine disponibili siano terminate. Le operazioni si concludono con l’apposizione del tagliando verde su cui è indicata la data di scadenza della verifica periodica.
Nel caso di verifiche con esito negativo il sistema di misurazione deve essere dichiarato non conforme. Le operazioni si concludono con l’apposizione del tagliando rosso indicante la non conformità del sistema cosi come indicato all’allegato VI punto 2 del Decreto 21 aprile 2017 n.93.
L’Organismo a seguito della prova provvede alla compilazione del Libretto metrologico cosi come previsto dalla normativa vigente.
Se il libretto presente a corredo dello strumento ha esaurito le pagine disponibili si procede ad una nuova emissione allegando il vecchio libretto al nuovo al fine di garantire la continuità delle registrazioni. In caso di smarrimento del libretto originale, si procede all’emissione di un nuovo libretto evidenziando nell’apposito campo che lo stesso non è quello originale.
8. USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO – LOGO ACCREDIA –
Per quanto riguarda l’uso del logo ACCREDIA nei documenti, nei rapporti di prova, nel sito web ed in ogni altro ambito di applicazione da parte dell’Organismo, si faccia riferimento al documento Accredia RG09 (revisione applicabile), in allegato al presente.
9. PARTECIPAZIONE ISPETTORI ACCREDIA
Nel caso in cui Accredia ne faccia richiesta, è possibile che durante l’attività di verifica siano presenti ispettori Accredia al fine di verificare la modalità di conduzione della verifica accertandosi che venga fatta rispettando le procedure il regolamento interno e tutto ciò che ha consentito l’ottenimento dell’accreditamento stesso.
Il personale Accredia dovrà informare l’Organismo circa quindici giorni prima in modo che l’Organismo possa valutare ed applicare le misure di sicurezza interne previste comunicandole anticipatamente ad Accredia. Sarà responsabilità del Direttore Tecnico informare il cliente della presenza del personale Accredia durante l’attività di verifica.
10. ATTIVITÀ IN SUBAPPALTO
Per circostanze impreviste di eccesso di lavoro o per qualsiasi altra necessità la verifica periodica dei sistemi di misura richiesta dai clienti può essere subappaltata ad altro Organismo accreditato per la categoria di strumenti per i quali è stata richiesta la verifica.
L’Organismo possiede ed aggiorna una lista degli Organismi (imprese subappaltatrici) a cui rivolgersi al fine di garantire il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. L’Organismo non accoglie richieste di verifica di sistemi di misura se non in grado di ottemperare all’obbligo assunto con i mezzi propri o ricorrendo al subappalto e rispettando per quest’ultimo quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. L’Organismo accetta richieste di verifica solo per strumenti per i quali è autorizzato ad operare e può cedere in subappalto solo verifiche per le quali lo stesso Organismo è stato accreditato ad operare. L’Organismo informa preventivamente il cliente in caso di subappalto delle verifiche e nel caso in cui il subappalto riguardi solo parte dell’ispezione, l’Organismo è responsabile dell’intera verifica.
11. CONSEGNA RAPPORTI DI PROVA
Indipendentemente dal risultato della prova, ed a seguito del Riesame del rapporto di prova, effettuato entro 5 giorni lavorativi dall’esecuzione della prova, dal Direttore Tecnico o dal suo Sostituto, l’Organismo provvede a compilare l’attestato di verificazione periodica ed il rapporto di prova in duplice copia in conformità a quanto disciplinato dalla normativa di riferimento richiamata nel presente Regolamento. Nel caso in cui a seguito del Riesame da parte del Direttore Tecnico si rilevino delle anomalie, lo stesso provvederà ad analizzarne la causa ed intervenire affinché l’attestato di verificazione sia conforme e corrisponda ai dati rilevati in sede di ispezione. In ogni caso, l’attestato di verificazione periodica consegnato al cliente sarà prima oggetto di riesame da parte del Direttore Tecnico.
L’Organismo invita il cliente al ritiro dell’attestato di verificazione periodica dove viene indicata la conformità o meno dello strumento di misura sottoposto a prova ed il rapporto di prova presso la sede dell’Organismo
. L’attestato di verificazione periodica può essere utilizzato dal cliente per dare evidenza dell’avvenuta effettuazione della verifica periodica in conformità a quanto disciplinato dal Decreto 93/2017 e per ogni altro uso consentito dalla legge.
I rapporti di prova possono essere anche messi a disposizione dei clienti attraverso di portale telematico di Infocamere, con la procedura denominata “pratica Telematica del Servizio Metrico”. In tal caso, il cliente è tenuto a registrarsi e seguire le indicazioni fornite dal portale per poter visionare e ricevere i rapporti di prova a seguito dell’attività di verificazione svolta
12. RECLAMI E RICORSI
Eventuali reclami e ricorsi possono essere inviati all’indirizzo e-mail dell’Organismo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Le segnalazioni, i reclami ed i ricorsi sono gestiti dal Responsabile Qualità interno dell’Organismo in collaborazione con i tecnici interni.
I soggetti autori del reclamo vengono informati della ricezione del reclamo/ricorso tramite contatto telefonico o tramite e-mail.
Nel caso in cui il reclamo/ricorso ricevuto, a seguito di una attenta analisi risulti fondato e venga validato, l’autore del reclamo viene informato sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo/ricorso e sulla definitiva risoluzione.
In caso contrario e cioè nel caso in cui il reclamo/ricorso non sia ritenuto fondato, L’Organismo provvederà ad informare il soggetto autore del reclamo/ricorso cosi come indicato in precedenza dettagliando i motivi che ne hanno comportato l’infondatezza.
L’Organismo si impegna a comunicare un parere al cliente in merito alla segnalazione reclamo o ricorso ricevuto entro il termine di 30 giorni dalla ricezione.
13. RICHIESTA SOSTITUZIONE ISPETTORE
È diritto del cliente richiedere una eventuale sostituzione dell’ispettore attribuito a compiere l’attività di verifica. Per consentire all’Organismo l’applicazione delle procedure interne e provvedere alla sostituzione dell’ispettore, il cliente dovrà inviare tramite e-mail la richiesta di sostituzione motivandola e l’Organismo, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al cliente il nominativo del sostituto. Nel caso di non accettazione della richiesta, l’Organismo provvederà ad approfondire le motivazioni del cliente coinvolgendo l’ispettore attribuito inizialmente fino a giungere ad una soluzione che soddisfi la richiesta del cliente.
14. RISERVATEZZA
Ai dipendenti dell’Organismo non è consentito divulgare a terze informazioni riservate dei clienti. Pertanto, L’Organismo conferma il mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione acquisita per l’espletamento del servizio. Nel caso di sub-appalto, l’Organismo garantisce il rispetto delle presenti condizioni di riservatezza.
15. MOG 231
L’ Organismo ha adottato un Modello di Organismo Gestione e Controllo in conformità a quanto previsto dal DLgs 231/2001.
L’Organismo crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.
L’Organismo attua il proprio oggetto sociale nel costante rispetto del presente Codice Etico, al quale si conformano i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori, sia nei rapporti interni che nelle relazioni con i terzi, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell’ organizzazione aziendale.
16. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO
Nel caso di modifiche al Regolamento dettate da aggiornamenti normativi o modifiche procedurali interne, l’Organismo è tenuto ad informare il cliente inviandogli il Regolamento nella nuova versione specificando le motivazioni che hanno comportato la revisione del documento. L’Organismo utilizzerà i contatti forniti in sede iniziale dal cliente utilizzando il canale dallo stesso preferito (e-mail, fax, posta ordinaria ecc).
ALLEGATO
REGOLAMENTO GENERALE – RG.09
ACCREDIA USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO